Diritti, Famiglia, Mediazione

La mediazione familiare

Uno strumento per prevenire e ridurre i conflitti e tutelare i bisogni dei figli.

 

Tempo fa due tra le maggiori testate giornalistiche italiane riportavano in poche righe, come già altre volte, i dati dell’Istat relativi ad una famiglia sempre più in crisi ma, rispetto alle numerose pagine dedicate alla crisi economica o a fatti di cronaca, la maggior parte dei giornali ha sempre utilizzato poco spazio per descriverne le conseguenze e illustrare le possibili soluzioni; lo stesso ovviamente accade sugli altri mezzi di informazione.

grafico divorzio-dirsi-addio-in-europaSembra che le informazioni su questo argomento passino sempre in second’ordine e non siano necessarie.

Rispetto ad altri paesi europei (vedi grafico allegato pubblicato sul Sole 24 ore), in Italia ci vuole molto tempo e molto denaro per ottenere il divorzio e le proposte di legge per abbreviare questi tempi giacciono , come altre ormai, tra la polvere.

Mi chiedo cosa significhi far parte di un paese europeo se poi le indicazioni legislative sugli stessi temi siano così differenti e nessuno (o troppo pochi ancora) sia così coraggioso da mettere in pratica e promuovere buone leggi come quella relativa all’affido condiviso.

Eppure abbiamo tante indicazioni (almeno sulla carta) per tutelare i bambini e i ragazzi che sempre con dolore vivono la separazione dei loro genitori.

La Convenzione dei diritti del fanciullo, ratificata a New York il 20 novembre 1989, all’articolo 9 comma 3, afferma: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”
·

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 all’art. 13 afferma: “ Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un’autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.”
·

Nel gennaio del 1998 il Consiglio d’Europa raccomanda ai governi degli Stati membri di introdurre o di promuovere la mediazione familiare come mezzo appropriato per risolvere liti familiari e in particolare quelle che sorgono nel corso della separazione e del divorzio.

Tale raccomandazione (n. R98) nasce con l’obiettivo di ridurre il conflitto nell’interesse di tutti i membri della famiglia; di proteggere gli interessi e il benessere dei figli; di ridurre i costi economici e sociali della separazione e del divorzio, sia per le famiglie che per lo Stato.

Il mediatore come terzo, neutrale e imparziale ha, quindi, il delicato compito di aiutare le coppie ad affrontare la separazione o il divorzio, a ritrovare un dialogo e ad apprendere una comunicazione efficace per elaborare modalità di accordo valide anche per il loro futuro e per quello dei propri figli. Le persone in conflitto, così, diventano protagoniste della propria futura riorganizzazione famigliare e non delegano ad un giudice questa responsabilità.

L’obiettivo principale e concreto della mediazione familiare è proprio quello di favorire la realizzazione di un progetto di organizzazione delle relazioni che rispetti i bisogni di ogni membro della famiglia, ma soprattutto quello dei figli che hanno fondamentalmente bisogno di mantenere invariata la loro relazione con entrambi i genitori anche se separati.

A nessun bambino dovrebbe essere imposta la scelta di stare con la madre o il padre; ogni bambino ha bisogno di entrambi, così come ogni padre e ogni madre desiderano crescere e curare i propri figli.

Per questo è importante conoscere lo strumento della mediazione perché offre uno spazio in cui ciascuno esprime ciò che vive nella situazione presente; in cui si accoglie il disordine che crea il conflitto; in cui c’è tempo per l’ascolto reciproco e per lo scambio; in cui ci si può confrontare con eventi dolorosi, come la fine di una storia d’amore, per poterli superare e offre, quindi, un luogo dove l’ostilità reciproca possa dirsi e trasformarsi.

Durante gli incontri di mediazione (in linea di massima non più di 10/12 della durata di circa un’ora e mezza) gli adulti in conflitto cercano di ricostruire responsabilmente il proprio legame genitoriale, riconoscendosi l’un l’altro ruoli, capacità educative e di cura attraverso accordi equi mutuamente accettabili, così da poter essere rispettati e durare nel tempo.

Per questo è previsto nella mediazione, dopo una prima fase informativa sulle modalità, i tempi e i costi, un accordo di partecipazione da entrambi le parti che s’impegnano a partecipare con lealtà e correttezza al percorso di mediazione per poi arrivare ad una negoziazione delle decisioni da prendere, soprattutto nell’interesse dei figli.

Alla fine le ipotesi di accordo raggiunte saranno consegnate ai rispettivi avvocati per fornirli di veste giuridica, affinché il giudice presti la necessaria omologazione.

A livello legislativo la norma che ha introdotto in Italia l’istituto della mediazione familiare, in vista o in seguito ad una separazione o ad un divorzio, è stata proprio la legge n. 54/2006 che, riformando l’articolo 155 sexies del c.c., ha disposto che il giudice possa, all’esito del tentativo di conciliazione, informare le parti circa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per trovare accordi per la tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli.

Purtroppo non si definisce nella legge la necessità di “obbligare” almeno l’informazione alla mediazione, che naturalmente per funzionare richiede la volontarietà delle parti in conflitto e la sospensione di qualsiasi percorso giudiziale durante il periodo dedicato al percorso di mediazione.

Molte persone, infatti, non sanno ancora cos’è la mediazione familiare e né in che cosa consiste il percorso e, spesso, essa viene ostacolata per interesse.

Se si utilizza questo strumento prima di intraprendere le solite vie legali, le probabilità di successo sono maggiori e si evita di inasprire i rapporti, oltre a impiegare grosse somme di denaro. E i migliori risultati sono stati provati in tutti i paesi, come la Norvegia o la Germania, dove esiste l’obbligo (solo informativo) di rivolgersi ad un centro di mediazione prima di interpellare il giudice.

Tutti gli adulti coinvolti, sia a livello legale che sociale e politico, dovrebbero avere bene in mente quali sono i bisogni e i diritti di chi spesso, come i bambini e i ragazzi, non ha grandi possibilità di scegliere e non sa a chi rivolgersi per chiedere aiuto.

E’ triste leggere nei giornali notizie (come quelle apparse su Repubblica il 18 luglio 2012) relative a bande, fortunatamente bloccate, che su commissione di uno dei genitori divorziati “rubano i bambini” all’altro genitore. Accecati dalla rabbia e dalla sofferenza per il loro progetto di vita coniugale fallito, non si accorgono di andare oltre il buon senso e soprattutto di danneggiare inevitabilmente i loro figli.

Dal mio punto di vista, condiviso da tutti quelli che credono nella reale applicazione della legge 54/2006 senza alcuna interpretazione, l’affido condiviso è l’unica strada per evitare inutili sofferenze sia ai figli che ai genitori e la mediazione familiare è lo strumento per imparare a comunicare e a superare anche i peggiori conflitti.

Dott. Silvia Alicandro – Mediatrice Familiare (Socio A.I.Me.F)